L'autorizzazione paesaggistica va richiesta, ai sensi dell'art. 146 del d.Lgs. n°42/2004, in caso di interventi edilizi riguardanti immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134,136 e 142 dello stesso decreto.
Con il regolamento attuativo approvato con d.P.R. n°31/2017 sono stati definiti gli interventi che, ancorché ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica (Allegato A del Decreto); con lo stesso decreto sono stati inoltre definiti quegli interventi per i quali, in ragione del loro lieve impatto sul paesaggio, è sufficiente il ricorso alla procedura semplificata (Allegato B del Decreto).
Gli interventi non contemplati nei precedenti elenchi sono soggetti alla procedura ordinaria ai sensi dell'art. 146 del d.Lgs. n°42/2004, fermo restando la tipologia di interventi elencata all'art. 3, comma 1 della L.R. n°32/2008 per i quali la relativa autorizzazione paesaggistica resta in capo alla Regione.