Matrimonio Civile
Unioni Civili
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti devono possedere i seguenti requisiti:
1) Essere maggiorenni e dello stesso sesso
2) Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
3) Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile
4) Essere capaci di intendere e volere
5) Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile
1) Essere maggiorenni e dello stesso sesso
2) Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
3) Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile
4) Essere capaci di intendere e volere
5) Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile
Descrizione
Le unioni Civili sono un istituto introdotto nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Le Unioni Civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.”
Le Unioni Civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.”
Come fare
La richiesta di costituzione di un'unione civile va sottoscritta congiuntamente da chi la richiede davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.
Cosa serve
Per procedere occorre:
• compilare il modulo di richiesta
• concordare un appuntamento con l'ufficio Servizi Demografici per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile
• compilare il modulo di richiesta
• concordare un appuntamento con l'ufficio Servizi Demografici per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile
Cosa si ottiene
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l’obbligo di fedeltà.
Doveri: i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
Cognome comune: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un cognome comune scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come comune.
Il regime patrimoniale: il regime ordinario dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione
La certificazione : l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.
I documenti: in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l’obbligo di fedeltà.
Doveri: i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
Cognome comune: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un cognome comune scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come comune.
Il regime patrimoniale: il regime ordinario dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione
La certificazione : l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.
I documenti: in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente
Tempi e scadenze
Le coppie verranno richiamate e invitate a presentarsi nel giorno concordato, presso l’Ufficio Servizi Demografici.
In tale prima fase le parti compaiono congiuntamente davanti all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. L’ufficiale di stato civile, dopo aver accertato i presupposti, redige un verbale della richiesta ricevuta, che sottoscrive insieme alle parti.
Nello stesso verbale invita le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
Si procederà solo in caso di esito positivo della verifica dei presupposti di legge.
La data del secondo appuntamento verrà concordata in base alla tempistica dell'istruttoria, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla redazione del verbale di richiesta, e comunque il termine previsto dall'art. 7 0 ter del D.P.R. 3/11/2000 N.396
A seguito delle verifiche effettuate, le parti si presenteranno alla data concordata, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione civile. Nel giorno indicato le parti, alla presenza di due testimoni, esprimono personalmente e congiuntamente la volontà di costituire un’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile
L’ufficiale di Stato Civile riceve tale volontà iscrivendola su apposito verbale, dopo aver dato lettura dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge 76 /2016 che regolano i diritti ed i doveri delle parti. Tale verbale viene sottoscritto dalle parti, dai testimoni, e dall’ufficiale di stato civile.
Contestualmente all’atto di costituzione dell’unione civile possono essere rese le dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale. In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Nella dichiarazione di costituzione dell’unione civile si può anche scegliere il regime di separazione dei beni.
L’Ufficiale iscriverà nel registro di stato civile l’atto di Unione Civile che sarà così costituita e valida a tutti gli effetti di legge. Il documento attestante la costituzione dell’unione è rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile.
In tale prima fase le parti compaiono congiuntamente davanti all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. L’ufficiale di stato civile, dopo aver accertato i presupposti, redige un verbale della richiesta ricevuta, che sottoscrive insieme alle parti.
Nello stesso verbale invita le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
Si procederà solo in caso di esito positivo della verifica dei presupposti di legge.
La data del secondo appuntamento verrà concordata in base alla tempistica dell'istruttoria, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla redazione del verbale di richiesta, e comunque il termine previsto dall'art. 7 0 ter del D.P.R. 3/11/2000 N.396
A seguito delle verifiche effettuate, le parti si presenteranno alla data concordata, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione civile. Nel giorno indicato le parti, alla presenza di due testimoni, esprimono personalmente e congiuntamente la volontà di costituire un’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile
L’ufficiale di Stato Civile riceve tale volontà iscrivendola su apposito verbale, dopo aver dato lettura dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge 76 /2016 che regolano i diritti ed i doveri delle parti. Tale verbale viene sottoscritto dalle parti, dai testimoni, e dall’ufficiale di stato civile.
Contestualmente all’atto di costituzione dell’unione civile possono essere rese le dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale. In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Nella dichiarazione di costituzione dell’unione civile si può anche scegliere il regime di separazione dei beni.
L’Ufficiale iscriverà nel registro di stato civile l’atto di Unione Civile che sarà così costituita e valida a tutti gli effetti di legge. Il documento attestante la costituzione dell’unione è rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Settore Servizi Demografici e alla Persona
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 06/08/2024 10:04:02