DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197
Vigente al: 9-4-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che
hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE
del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni
comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato
membro di cui non hanno la cittadinanza;
Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione
economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con
i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito
indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle
elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della
circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco
domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita
presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) l'attuale residenza nonche' l'indirizzo nello Stato di
origine;
c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente nel comune, sempreche' non siano gia' iscritti;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale
aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di
un documento di identita' valido, resa a norma della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro
dell'Unione, nonche' il relativo personale dipendente, puo' chiedere
direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune
in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa
dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte
di altro comune.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai
cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione
del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle
cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale
nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti
consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle
liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, come sostituito
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 295.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La direttiva CEE n. 94/80 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 368 del 31
dicembre 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 44 dell'8 giugno 1995, 2a serie
speciale.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, recante: "Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe
al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti
attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno
sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e
della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi
opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo
semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte
nuove norme di principio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i
decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il
parere delle commissioni scada nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o
al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 11 (Recepimento della direttiva 94/80/CE del
Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini
dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni
per l'elezione dei consigli comunali). - 1. La direttiva
94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce
le modalita' di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza, e' integralmente recepita
nell'ordinamento.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme
previste dalla direttiva, il Governo e' delegato ad
adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di
legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) nell'assicurare il diritto di voto e di
eleggibilita' alle elezioni dei consigli comunali ai
residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati
dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana,
prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune
di residenza entro congruo termine, anteriore alla data
fissata per la consultazione elettorale, domanda di
iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il
comune, dichiarando: 1) la volonta' di esercitare il
diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel
comune di residenza; conseguentemente prevedere che il
comune di residenza iscriva i nominativi nella lista
aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale
circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno,
con facolta' in questo secondo caso di ricorso contro la
decisione;
b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione
di presentare la propria candidatura all'elezione per il
consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla
richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza,
sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato
di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato
passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di
rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle
forme di tutela previste per i candidati, cittadini
italiani".
Art. 2.
1. La domanda di cui all'art. 1 e' presentata all'ufficio comunale
competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali
aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad
acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario
giudiziale e presso l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al
sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare
l'assenza di cause ostative, provvede a:
a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista
aggiunta, che e' sottoposta al controllo ed all'approvazione della
competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista
ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione puo'
essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il
provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va
proposto e il relativo termine.
Art. 3. 1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione. 3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
Art. 4. 1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio. 2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
Art. 5.
1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria
candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del
deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione
richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n.
81:
a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza,
dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorita'
amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale
risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di
eleggibilita'.
2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali
aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono
produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta
presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda
di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
3. La commissione elettorale circondariale comunica agli
interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura,
con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi
possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste
dalle norme vigenti.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la
presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e
della programma
zione economica incaricato del
coordinamento delle politiche della
Unione europea
CORONAS, Ministro dell'interno
MOTZO, Ministro per le riforme
istituzionali
CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO