DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197
Vigente al: 9-4-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza; Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996; Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune. 2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati: a) la cittadinanza; b) l'attuale residenza nonche' l'indirizzo nello Stato di origine; c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreche' non siano gia' iscritti; d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta. 3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identita' valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonche' il relativo personale dipendente, puo' chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune. 5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco. 6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La direttiva CEE n. 94/80 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 368 del 31 dicembre 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 dell'8 giugno 1995, 2a serie speciale. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e' il seguente: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti. 2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi. 3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. 5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". "Art. 11 (Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali). - 1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, e' integralmente recepita nell'ordinamento. 2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1) la volonta' di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno, con facolta' in questo secondo caso di ricorso contro la decisione; b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste per i candidati, cittadini italiani".
Art. 2. 1. La domanda di cui all'art. 1 e' presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile. 2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. 3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a: a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che e' sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale; b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione puo' essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.
Art. 3. 1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione. 3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
Art. 4. 1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio. 2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
Art. 5. 1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81: a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorita' amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'. 2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte. 3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti. 4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programma zione economica incaricato del coordinamento delle politiche della Unione europea CORONAS, Ministro dell'interno MOTZO, Ministro per le riforme istituzionali CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO